IL PRETORE Letti gli atti della causa di lavoro n. 72/1997 proposto da Restivo Serena contro l'Ente Poste italiane, osserva quanto segue. Dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la Restivo e' stata assunta dall'Ente Poste, con contratto a tempo determinato, con decorrenza 26 giugno 1996 e sino al 25 luglio 1996, ai sensi della legge n. 230/1962 e dell'art. 8 del Contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente. Successivamente il contratto e' stato prorogato per giorni trenta, dal 26 luglio 1996 al 24 agosto 1996. Nel ricorso si sostiene che il rapporto di lavoro dovrebbe ritenersi ormai trasformato in rapporto a tempo indeterminato, e cio' per la illegittimita' del termine apposto; infatti la Restivo non sarebbe stata assunta per sostituire un dipendente assente in ferie (come si legge nel primo contratto), bensi' per sopperire alla scopertura in organico di un posto da portalettere in Troina. In effetti, l'art. 1 della legge n. 230/1962, richamato in ricorso, prevede che l'assunzione possa essere effettuata a tempo determinato quando ha luogo per sostituire lavoratori assenti che hanno diritto alla conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione. Anche per questi motivi la ricorrente sostiene la illegittimita' della assunzione a tempo determinato, in quanto il contratto non indica il nominativo del dipendente da sostituire, e non si trattava comunque di un dipendente in ferie, ma di un posto vacante. L'istruttoria dibattimentale sin qui compiuta sembra confermare l'assunto di parte ricorrente; in particolare la documentazione prodotta dall'Ente conferma che la Restivo fu assunta anche perche' il portalettere di cui assunse il compito, tale Cancelliere Paolo, era stato trasferito ad altra sede, sicche' ricorreva l'ipotesi di un posto vacante. A questo punto pero' deve rilevarsi che con la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, legge n. 608/1996, il legislatore sembra aver introdotto una sorta di "sanatoria" di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Ente Poste, pur in mancanza dei presupposti di legge. In particolare la norma dispone che "le assunsioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, effettuate dall'Ente Poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine di ciascun contratto". Deve ora essere osservato che tale disposizione ha gia' suscitato numerosi dubbi di legittimita' costituzionale. In particolare la questione e' stata sollevata, a quanto consta, dal pretore di Ferrara (ordinanza 5 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 24/1997); dal pretore di Fermo (ordinanza 8 aprile 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 25/1997); dal pretore di Saluzzo (ordinanza 1 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 28/1997); dal pretore di Livorno (varie ordinanze del 18 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale nn. 36/1997, 43/1997, 44/1997); dal pretore di Gorizia (ordinanza 8 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 37/1997); dal pretore di Latina (ordinanza 27 maggio 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 38/1997); dal pretore di Camerino (varie ordinanze del 13 gennaio 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 42/1997). Tutte le ordinanze in questione sono state emesse nel corso di procedimenti assolutamente analoghi a quello intrapreso dalla Restivo. Facendo proprio il ragionamento dei giudici remittenti, osserva questo pretore che la disposizione della legge n. 608/1996, sopra citata, confligge con l'art. 3 della Costituzione, in quanto produce una immotivata disparita' di trattamento a vantaggio dell'Ente Poste ed a sfavore di coloro che hanno prestato attivita' di lavoro subordinato a tempo determinato alle sue dipendenze. Ed infatti il legislatore, a fronte di una normativa secondo cui il contratto a tempo determinato si converte in cotratto a tempo indeterminato qualora non siano rispettati i requisiti di validita', ha disposto un trattamento speciale per i contratti dell'Ente Poste, sollecitato evidentemente proprio e solo dalla volonta' politica di "salvare" tali contratti, stipulati dall'Ente con molta leggerezza, per far fronte a situazioni croniche di scopertura degli organici, ma in difetto dei requisiti previsti dalla legge. Nessun criterio di ragionevolezza si rinviene nella normativa citata, per giustificare la disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti di tutte le altre imprese pubbliche e private. La questione sopra prospettata appare a questo pretore non manifestamente infondata; essa appare anche rilevante nella procedura di specie, atteso che dalla applicazione o meno della norma in questione, discende l'esito della causa.